
LA FAMIGLIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – ASPETTI GIURIDICI E PSICOLOGICI.
Il presente articolo è nato dalla collaborazione tra due professioniste che dovrebbero sempre agire in sinergia tra di loro, sinergia volta a migliorare la situazione del Cliente-Paziente, l’avv. Francesca Maria Fabiana Pevarello e la psicologa Dott.ssa Marta Bufano.
Affrontiamo dunque dapprima l’aspetto giuridico, con particolare riferimento all’organizzazione della gestione dei procedimenti di separazione e divorzio e poi l’aspetto psicologico connesso all’esercizio della quotidianità in questi tempi difficili ed alla comunicazione tra i vari componenti della famiglia.
ASPETTI GURIDICI
Non vi sono dubbi che l’emergenza sanitaria COVID 19 abbia avuto un enorme impatto sulla prassi giudiziaria in materia di diritto di famiglia, con particolare riferimento alla separazione, ai divorzi ed al diritto di visita dei figli minori.
Le fonti normative in materia sono il D.L. n.11/20 ed il D.L. n. 18/2020.
Il CNF ha elaborato delle linee Guida che i Tribunali stanno già applicando al fine di contemperare l’esigenza di tutela della salute pubblica e la tutela della famiglia (rispettivamente artt. 29, 30 e 32 Cost).
Pare evidente che tutti i procedimenti in oggetti siano connotati intrinsecamente da urgenza del provvedere e siano caratterizzati dall’obiettivo di evitare un eccessivo protrarsi di una convivenza divenuta intollerabile e pregiudizievole per la prole.
Fino alla cessazione dell’attività emergenziale sarà ammesso il deposito solo telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.p.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e congiunto ex art. 337 quinquies.
Si suggerisce l’adozione di provvedimenti (omologa o sentenza o decreto collegiale) a seguito di udienza c.d. “virtuale”, dopo che le Parti hanno dichiarato di non volersi conciliare, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di rinunciare alla presenza fisica in udienza. Tale dichiarazione deve pervenire al Presidente 24 ore prima dell’udienza. Naturalmente in caso di processi con minori è necessario il previo parere positivo del PM.
Per quanto concerne i procedimenti contenziosi i difensori potranno comunicare la disponibilità delle Parti a celebrare l’udienza da remoto, senza pregiudizio per il diritto di difesa. Il Giudice deve valutare caso per caso al fine di garantire il un efficace intervento di mediazione. I Coniugi dovranno recarsi presso lo studio del proprio difensore mantenendo le distanze. I coniugi potranno essere ascoltati anche in orari differente, salva una udienza virtuale con entrambi. Naturalmente dovrà vigere il divieto di registrare.
Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle Parti ed ai rispettivi legali attraverso la modalità “condividi schermo” prevista dalla piattaforma telematica utilizzata e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.
Almeno sette giorni prima dell’udienza le Parti verranno informate circa il collegamento tramite link contenuto nel provvedimento. Nel caso il cui il resistente non compaia all’udienza telematica, il Presidente, verificata la presenza del ricorrente e la regolarità della notifica del ricorso, procederà nelle forme di cui all’art. 707 c.3 c.p.c.
Se il resistente si sia costituito ma risulti assente, verrà fissata altra udienza. Il verbale sarà come sempre inserito nel PCT. I difensori delle Parti, entro 5 giorni dalla data dell’udienza, comunicheranno se le Parti si collegheranno dal proprio dispositivo o dallo studio del difensore. In caso contrario chiederanno che i loro assistiti compaiano di persona in Tribunale con l’adozione di tutte le misure di sicurezza del caso.
L’ascolto del minore avverrà solo se strettamente necessario e presso il Tribunale o qualora sia stato nominato un curatore, presso lo studio del suddetto professionista. In caso di CTU, o intervento dei servizi sociali, l’invito al collegamento all’udienza verrà inviato anche a suddetti professionisti.
La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il deposito telematico, varrà come esibizione mediante la modalità “condividi schermo” e l’irregolarità dovuta a motivi oggettivi dovrà essere sanata tramite successivo deposito telematico.
Prima di chiedere l’udienza il Giudice chiederà agli avvocati di aver partecipato effettivamente all’udienza e messo a verbale. A verbale verrà segnata anche la presenza di magistrati ordinari in tirocinio, tirocinanti o del cancelliere (che potrà anche collegarsi da remoto). Fondamentale è che il diritto al contraddittorio venga garantita
L’autorità giudiziaria potrà disporre anche la trattazione scritta della causa laddove i difensori siano d’accordo.
Il Tribunale di Monza nella prassi, in caso di ricorso per separazione deciso concordemente, ha deciso senza necessità di sentire le Parti, chiedendo ai procuratori semplicemente di confermare le condizioni a mezzo mail al Giudice.
Si rappresenta che il c.d. decreto “cura Italia” è stato convertito in legge e che i Tribunali si stanno organizzando in maniera tale da ottemperare alle linee guida predisposte dal CNF, rinviando le udienze di qualche mese.
Per quanto concerne l’esercizio del diritto di visita in epoca COVID, si è assistito ad un allentamento delle misure restrittive, anche ad opera della giurisprudenza. Anche nel periodo il cui gli spostamenti all’interno dei Comuni erano vietati a meno che non ci fossero giustificati motivi come motivi di salute, lavoro, e necessità di recarsi presso farmacie e supermercati, il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice, Dott.ssa Gasparini ha rilevato che “le previsioni di cui all’art. 1 c.1 lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non sono preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, sicchè alcuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o di divorzi vigenti. Le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.03.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti presso raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”.
Di fatto dunque anche ad oggi, nonostante fino al 9 giugno siano vietati gli spostamenti tra Regioni, di fatto la giurisprudenza li consente.
Nella prassi delle separazioni che il nostro studio ha seguito, i coniugi, grazie all’intermediazione tra legali, si sono accordati per consentire il colloquio con i figli attraverso mezzi tecnologici come videochiamate o chiamate a mezzo skype.
Qualora si tratti di situazioni particolarmente complesse, come in caso di denunce e minori trattenuti in case protette, l’attività di visite di presenza nello Spazio Neutro risulta sospesa fino al 31 maggio, conformemente all’art. 83 del “Cura Italia”, ma vengono consentite comunque le altre forme di comunicazione. Il legale dovrebbe suggerire al Cliente di affrontare momenti così delicati con l’ausilio di uno psicologo-psicoterapeuta, soprattutto se tra i genitori sussista una grande conflittualità o siano accaduti episodi di violenza.
La situazione dal punto di vista normativa attualmente si presenta come stratificata, tra DL, leggi e DPCM, sicchè in continua evoluzione. I Tribunali hanno ricevuto indicazioni dal CNF ma si stanno organizzando in maniera autonoma (presso il Tribunale di Milano addirittura da sezione a sezione).
Non si nasconde che il sistema giustizia non era pronto ad una innovazione tecnologica e che i procedimenti in materia di famiglia sono molto delicati, richiederebbero la presenza fisica delle Parti soprattutto in caso di procedimenti contenziosi e per la fase istruttoria, al fine di tutelare la privacy delle deposizioni testimoniali (di fatti raramente ammesse nella pratica).
I Tribunali già da tempo però, occorre precisare, hanno fornito modelli a cui gli avvocati debbono attenersi per redigere atti, modelli volti a velocizzare i procedimenti e ad evitare un eccessivo coinvolgimento emotivo delle Parti. Mi riferisco alla c.d. “disclosure”, ossia ad una autocertificazione che i coniugi debbono compilare sin dagli atti introduttivi e che consente all’autorità giudiziaria di comprendere subito la situazione reddituale-patrimoniale delle Parti al fine di stabilire un equo contributo al mantenimento per i figli minori. Occorre una descrizione precisa di quanto i coniugi possiedono a livello di immobili, conti correnti, investimenti, beni mobili registrati, animali domestici, collaboratori domestici, partecipazioni societarie, introiti, polizze assicurative, debiti, mutui, benefit aziendali.
La Suprema Corte di Cassazione (Cass. civile sez. VI-ordinanza n.25134/2018) ha indicato criteri rigidi: 1) disparità reddituale/patrimoniale tra le Parti; 2) occupazione della casa coniugale; 3) sussistenza di mutui, investimenti, polizze assicurative; 4) molteplicità di esigenze del figlio che variano con l’età; 5) tenore di vita goduto dal minore in costanza di matrimonio; 6) tempi di permanenza presso ciascun genitore. Tale indirizzo è avvallato da numerose pronunce di legittimità sul tema (ex multis Cass. 6197/2005, Cass, 17089/2013, Cass. 706/1995, Cass. 10926/1992)
La giurisprudenza (ex multis Cass. 18817/2015; Cass. 14728/2016) ha chiarito che il giudizio prognostico che il Giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, vada formulato, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione, rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Pare evidente che nell’ambito del diritto di famiglia si stia andando sempre più incontro ad una stesura degli atti più sintetica, precisa e finalizzata a far emergere sin da subito il quadro complessivo economico e relazionale delle Parti e tale finalità non pare del tutto incompatibile con l’adozione di misure telematiche.
Laddove però si registri una forte conflittualità tra madre e padre, indispensabile risulta, laddove i legali non riescano a dirimere le problematiche endo-familari (sempre molto complesse) il ricorso alla CTU o all’istituto della mediazione familiare, strumenti idonei a far luce sui profondi dissapori familiari e ausilio per il Giudice al fine di adottare i provvedimenti più opportuni nell’interesse, sempre primario, della prole. Questi aspetti risultano meno ovviabili attraverso strumenti tecnologici, anche se, come illustrato il CNF ha fornito indicazioni anche in tal senso. Anche perché la CTU si basa sull’ascolto, da parte di psicologi nominati dal Tribunale del vissuto della coppia (i coniugi vengono sentiti separatamente e debbono raccontare il loro vissuto di vita sin dall’infanzia) e dei figli (minori o maggiori ma non economicamente autosufficienti), che deve avvenire separatamente per poi trarne un quadro complessivo. Di fondamentale importanza si rivela poi l’intervento di consulenti di Parte, che procedono ad una disamina della situazione della singola Parte processuale.
Concludendo si precisa che il Decreto-Legge recentissimo (DL 16 maggio 2020 n.33) non ha fornito alcuna informazione ulteriore.
Gli aiuti economici alle famiglie sono previste dal titolo IV (artt. Dal 60 al 71-bis) del D.L. n.18 del 2020. Questo lo stato dell’arte ad oggi.
ASPETTI PSICOLOGICI
La famiglia è definita come nucleo sociale rappresentato da due o più individui. Ciascun membro della famiglia è un individuo a sé. Ogni nucleo familiare vive secondo le proprie regole e in questo particolare periodo storico il vivere quotidiano è stato stravolto.
Ogni famiglia si è trovata a vivere a stretto contatto e ciò, ha compromesso gli equilibri dei singoli membri, portandola così, a ridefinire il rapporto all’interno del proprio nucleo.
Durante questo periodo di quarantena la gestione della quotidianità ha subito un enorme cambiamento: per esempio per chi ha figli da un giorno all’altro non ha potuto più appoggiarsi all’istituzione scolastica e ciò ha comportato una modifica molto importante rispetto alla gestione familiare. Ogni genitore si è dovuto occupare in prima persona di alcuni aspetti didattici cercando di fornire ai propri figli strumenti in grado di soddisfare gli standard scolastici e in base alle proprie possibilità.
Questo aspetto può essere oggetto di stress perchè purtroppo ancora oggi non tutte le famiglie hanno un dispositivo tecnologico per i figli adatto a sostenere ore di lezioni on-line o anche spazi in casa che permettano di seguire in totale tranquillità le lezioni da remoto.
Ogni genitore ha dovuto trovare del tempo per seguire i propri figli, trovandosi così a dover ridefinire la propria quotidianità e ognuno ha dovuto portare avanti le proprie attività siano esse lavorative o scolastiche, all’interno della propria casa.
La casa è da sempre considerata come un luogo di protezione e sicurezza ma oggi questi termini hanno assunto un significato particolare, in quanto ne richiamano altri, come il distanziamento sociale e il lockdown.
Un tempo era quindi vissuta come il nido che ci accoglie dopo aver affrontato il mondo esterno ma a causa di questa situazione è diventata il rifugio che ci difende da quello stesso mondo.
Di conseguenza questo periodo di quarantena, ha trasformato questo luogo in un posto dove oltre che mangiare, dormire e potersi rifugiare, anche in un luogo dove lavorare e svolgere attività fisica. Ciò ha portato i membri della famiglia a imparare a ricondividere gli spazi in modo nuovo e differente, cercando di tenere conto delle esigenze dell’altro. Inoltre, in questo periodo di quarantena, si ridefiniscono anche i ruoli all’interno del gruppo familiare stesso: per esempio i genitori che prima si recavano fisicamente sul luogo di lavoro, ora devono curare e seguire i figli durante le lezioni, gestire e seguire giorno per giorno l’organizzazione della casa perché non possono avere aiuti dall’esterno e continuare a lavorare tramite lo smart-working. Tutto ciò può provocare stress sia dall’esterno che dall’interno,ovvero:
– sono fonti di stress tutte quelle richieste che ci arrivano dall’esterno, per esempio la richiesta delle continue prestazioni in ambito lavorativo;
– fonti di stress sono anche tutte quelle richieste che vengono da noi stessi: saremo in grado di soddisfare le aspettative?Possiamo fare di più di quello che stiamo facendo ora?Possiamo contribuire a dare aiuto in questa situazione?
Contrapposte alle richieste che possono provocare stress ci sono le risorse, anche queste esterne e interne, che ci vengono in aiuto. Le risorse esterne, come per esempio gli aiuti economici messi in campo dal Governo e le risorse interne che sono tutte quelle risorse che l’individuo non pensa di avere ma che in situazioni particolari di stress vengono messe in atto.
Tutti questi cambiamenti portano quindi a un nuovo modo di adattarsi e anche attraverso gli spazi, come per esempio le nostre abitazioni, vengono modificate le dinamiche dei rapporti all’interno di ogni famiglia.
Ogni individuo infatti, ridefinisce il proprio essere all’interno della casa: i contatti sono più frequenti e le dinamiche familiari si intensificano. Prima di questo periodo ognuno di noi poteva trovare tempo per se stesso, tempo per dedicarsi alle proprie passioni e anche solo una pausa caffè poteva essere vissuta come un momento di pace solo per noi e i nostri pensieri. Ad oggi ci siamo dovuti riequilibrare e trovare in noi quei fattori di resilienza che si innescano quando ci sono momenti di difficoltà. Questi fattori si possono ritrovare in piccoli gesti come per esempio il silenzio spegnendo i rumori fuori e in testa, farsi una doccia lunga, prendersi un momento di isolamento all’interno della casa, leggere un libro, fare dello stretching o anche solo scoprire e immergersi in nuove ricette di cucina.
Appare di fondamentale importanza, alla luce di quanto sopra esposto, che la famiglia in momenti tanto complessi si affidi ad uno psicologo per affrontare le difficoltà del momento storico che stiamo attraversando.
CONCLUSIONE
Alla luce di quanto sopra esposto, si segnalano i contatti mail dei due professionisti che hanno collaborato alla stesura per approfondire e dirimere certe tematiche.
Avv. Francesca Maria Fabiana Pevarello- studiolegalebravetti@gmail.com
Dott.ssa Marta Bufano – marta.bufano88@gmail.com

